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Allegato “A” al n.ro 12.632 di raccolta

STATUTO

 

 

Art.1 - Denominazione e durata

E' costituita, ai sensi  delle norme del Codice Civile in tema di associazioni non riconosciute, un’Associazione Culturale senza scopo di lucro denominata "Regia Nave Roma - Associazione Culturale" con sede legale in Roma.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Scopi e finalità

Sono scopi dell’associazione:

- la raccolta, catalogazione e diffusione di documenti storici riguardanti la Regia Nave Roma, affondata nelle acque della Sardegna il 9 settembre 1943;

- la promozione di forum, seminari, convegni e raduni riguardanti la Regia Nave Roma e la catalogazione e redazione di documenti inerenti la stessa;

- studiare, proporre, pubblicare e rendere disponibili ai soci ed al pubblico documenti, immagini e filmati riguardanti la Regia Nave Roma;

- partecipare, e favorire la partecipazione dei propri associati, ad iniziative ed avvenimenti collegati al mondo della Marina Militare Italiana e della storia militare in genere;

- partecipare, attraverso propria rappresentanza ad analoghe iniziative anche laddove il contributo conoscitivo dell’Associazione sia richiesto o proposto;

- favorire l’integrazione fra i reduci della Nave e loro discendenti e con la Marina Militare Italiana;

- organizzare incontri e programmi formativi e informativi, anche in collaborazione con le autorità enti culturali e la Marina Militare Italiana, sulla Nave, il suo equipaggio ed in particolare su quanto disponibile in merito alle decisioni del Comandante delle Forze Navali da Battaglia Ammiraglio Bergamini, nei tragici giorni dell’Armistizio;

- istituire una biblioteca/libreria specializzata favorendo anche la redazione, ad opera di soci e non, di testi sul sulla  Regia Nave Roma e su ogni possibile implicazione;

- creare e gestire un proprio sito web quale veicolo di informazione sulle iniziative e di pubblicazione degli atti raccolti dall’associazione;

- creare occasioni e punti di incontro e discussione fra i reduci della Nave, i loro discendenti, gli storici, i giornalisti specializzati e le autorità in genere;

- intraprendere ogni altra iniziativa che sia necessaria, o semplicemente  utile, al perseguimento degli scopi associativi.

Al fine di consentire il perseguimento degli scopi istituzionali l’associazione può richiedere contributi, anche sotto forma di finanziamenti agevolati, allo Stato, a enti pubblici, a organismi internazionali o sovranazionali o di privati.

Art. 3 – Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Il patrimonio è costituito:

a) dalle quote associative;

b) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

Le entrate dell'associazione sono costituite:

a) dalle quote associative;

b) dai proventi derivanti da attività inerenti allo scopo sociale eventualmente svolte anche nei confronti di terzi e dalla partecipazione da manifestazioni, seminari etc.;

c) da ogni altra entrata non commerciale che possa concorrere ad incrementare l'attivo sociale.

Per l’intera durata dell’Associazione non è consentito distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento il patrimonio è devoluto secondo le decisioni dell'Assemblea degli associati, che delibera sullo scioglimento.

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno e coincide con l’anno solare.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2011.

Il Consiglio Direttivo procede, entro e non oltre il quarto mese dal termine dell’esercizio sociale, alla redazione del bilancio consuntivo. I bilanci consuntivi approvati sono pubblicati nel sito web dell'Associazione per 7 giorni dalla data dell’assemblea in cui si è proceduto all’approvazione stessa.

Art. 4 – Associati

Possono essere ammesse a partecipare all’associazione in qualità di associati le persone fisiche e giuridiche od enti che condividano gli scopi e le finalità per le quali l’Associazione si è costituita, senza distinzione per cittadinanza, religione, gruppo etnico e origine culturale, purché di sentimenti e comportamenti civili e democratici.

L’adesione all’Associazione ha carattere volontario e aperto, ma impegna comunque gli associati al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e salvo diritto di recesso. L’accesso all’associazione, in qualità di associato, avviene attraverso la presentazione di apposita domanda d’iscrizione al consiglio direttivo. L’adesione è definitiva solo dopo l’eventuale ratifica esplicita del consiglio direttivo ovvero decorsi giorni trenta dalla data di presentazione della domanda tramite il meccanismo del silenzio-assenso. Gli associati si distinguono in tre categorie:

a) associati ordinari, i quali hanno l'obbligo di versare le quote nella misura stabilita annualmente dall’assemblea;

b) associati onorari, di cui fanno parte di diritto tutti i reduci della Regia Nave Roma, i quali non hanno obblighi di versamento di quote sociali;

c) associati sostenitori, i quali versano le quote in misura libera, ma comunque non inferiori a quanto stabilito annualmente dall’assemblea per gli associati ordinari.

Gli associati hanno diritto di usufruire dei servizi e dei benefici resi dall’associazione alla generalità degli aderenti.

Art. 5 – Cessazione del rapporto associativo

La qualità di associato si perde per decesso, dimissione, morosità, indegnità e per tutte quelle ragioni che l’assemblea dovesse, a suo insindacabile giudizio, ritenere valide e determinanti. La morosità verrà dichiarata dal Presidente, in occorrenza del mancato pagamento delle quote associative, laddove sia evidente l’impossibilità di recuperare le quote pregresse.

Art. 6 – Organi Sociali:

Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea degli associati;

b) il Presidente;

c) il Consiglio Direttivo.

Sono legittimati ad assumere le cariche sociali i soli associati maggiorenni che risultino essere iscritti all'Associazione, senza interruzione ed in regola con i versamenti delle quote associative, per almeno tre anni.

Art. 7 – L'Assemblea

Gli associati ordinari, onorari e sostenitori sono convocati in assemblea dal Presidente mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, oppure mediante affissione nella sede dell'associazione, oppure a mezzo telefax o E-mail, in fine, mediante pubblicazione sul sito web dell’Associazione "www.regianaveroma.org" almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, la data e l’ora dell’adunanza.

L'assemblea deve essere convocata dal Presidente, anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati ordinari. L'assemblea deve essere convocata negli uffici dell’associazione o in altra sede indicata nell’avviso di convocazione e potrà avere luogo anche per via telematica.

In ogni caso l’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno entro il 30 giugno.

L'assemblea delibera:

- sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione;

- sull’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;

- sulla nomina del Presidente, del Vicepresidente e dei membri del consiglio direttivo;

- sulle modifiche dello statuto;

- sullo scioglimento dell’associazione;

- su ogni altra questione che il Presidente ritenga opportuno sottoporre ad essa.

La nomina del Presidente, del Vicepresidente e dei membri del Consiglio Direttivo deve avvenire fra gli associati sulla base di candidature sottoscritte da almeno un quinto degli associati in prima convocazione e da un decimo degli associati in seconda convocazione da tenersi non prima di dieci giorni dalla prima convocazione. L’assemblea ha facoltà di revocare il Presidente ed il vice presidente per giustificato motivo.

Tutti gli associati hanno diritto di intervenire all'assemblea e, se hanno raggiunto la maggiore età, il diritto di voto. L’esercizio del diritto di voto è inibito all’associato non in regola col pagamento della quota annua di associazione.

L’inibizione cessa con la regolarizzazione della quota associativa.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati. Lo stesso associato non può rappresentare più di due associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza da un alto membro del Consiglio Direttivo in caso di assenza dei membri del Consiglio Direttivo da un associato eletto dall'Assemblea.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento e di voto.

Il Presidente dirige i lavori assembleari, concede e toglie la parola, mantiene l’ordine e può espellere coloro che turbino il regolare andamento della riunione.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati ed in seconda convocazione con la presenza di tre o più associati. Le assemblee deliberano a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il voto è espresso senza formalità salvo che uno o più associati richiedano, per specifiche delibere, il voto a scrutinio segreto.

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo delibera sugli indirizzi e sulle attività dell'Associazione e su ogni questione l’assemblea ritenga delegare ad esso. Al fine di garantire la libertà di scelta degli associati, il consiglio direttivo, in deroga al disposto dell’art. 7, quinto comma, del presente statuto, ha facoltà di proporre un candidato per le cariche di Presidente e di membri del consiglio direttivo, nell’ipotesi in cui non siano stati proposti almeno due candidati distinti per ogni carica.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

In particolare il consiglio direttivo:

- regola ed organizza le attività sociali;

- determina l’importo delle quote sociali;

- coadiuva il presidente nella redazione dei bilanci preventivi e consuntivi;

- accetta o rifiuta contribuzioni volontarie, donazioni e lasciti;

- nomina appositi comitati, determinandone le attribuzioni ed i poteri nei limiti del presente statuto, costituiti da soci e finalizzati al migliore perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;

- ratifica la nomina di nuovi associati;

- approva o respinge le richieste di costituzione di Sezioni ed il loro eventuale Statuto;

- delibera sul trasferimento della sede associativa sempre nella città di Roma;

L'associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo liberamente eletto dall'assemblea fra gli associati.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e nel cui esercizio è tenuto a rispettare le direttive ricevute dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può altresì delegare, permanentemente o temporaneamente, al Presidente e/o al Vicepresidente specifiche funzioni amministrative e di tesoreria.

Art. 9 – Il Presidente e Presidente Onorario

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea. In sua giustificata assenza, tali funzioni sono assunte dal Vicepresidente.

Salvo diversa pattuizione scritta, nessun compenso è dovuto al Presidente. L’associazione può stabilire un rimborso spese anche a titolo forfetario.

Il Presidente procede all'assunzione di dipendenti e di impiegati, determinandone le retribuzioni.

Il Presidente potrà conferire agli associati ordinari ed onorari incarichi specifici.

L’assemblea può nominare e revocare un Presidente onorario dell'associazione anche al di fuori degli associati. La scelta deve ricadere su un personaggio che si sia distinto nell'ambito dell'attività pubblica e privata, della cultura, della scienza o dell’arte. Esso, pertanto, rappresenterà l’immagine dell'associazione e potrà partecipare alle assemblee senza diritto di voto.

Art. 10 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci firmatari del presente atto.

 L’assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Art. 11 - Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'associazione o suoi organi, saranno devolute ad un arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale, prescindendo dalle regole di diritto, deciderà come amichevole compositore pro bono et equo e cioè secondo equità, ma rispettando il principio del contraddittorio.

VITTORIO CATALANO GONZAGA

ANDREA AMICI

MARIA ALTERIA PERRIER TORTORICI MONTAPERTO

LIVIO COLIZZI NOTAIO

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