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| Atto Costitutivo
L'anno 2004., il giorno 14 del mese di novembre, in Roma, V. Puccini, 9, tra i signori: 1. PIERPAOLO BERGAMINI, nato a Roma il 28/11/1920 e ivi residente in via Prisciano 38, cod BRGPPL20S28H501P 2. VITTORIO CATALANO GONZAGA nato a Roma il 14/06/1956 ed ivi residente in via G. Puccini 9, cod. fisc.; CTLVTR56H14H501Q 3. AMICI ANDREA, nato a Sanremo (IM) il 23/02/1971, residente a Genova in Via Sotto il Monte 30, cod. fisc. : MCANDR71B23I138L
si conviene e si stipula quanto segue. 1 - È costituita l'associazione senza scopo di lucro denominata “Regia Nave ROMA”, 2 - L’associazione ha sede in Genova 16143, Via Sotto il Monte 30 3 - Sono scopi dell’associazione: - la raccolta, catalogazione e diffusione di documenti storici riguardanti la R.N. corazzata Roma, affondata nelle acqe della Sardegna il 9 settembre 1943; - la promozione di forum, convegni e raduni riguardanti la la R.N. corazzata Roma 4 - Possono essere ammessi a partecipare all’Associazione le persone fisiche e giuridiche od enti che abbiano i requisiti previsti dallo statuto allegato. 5 - Sono organi dell’Associazione: a) l’assemblea degli associati, b) il Presidente, c) il consiglio direttivo. Sono legittimati ad assumere le cariche sociali i soli associati maggiorenni che risultino essere iscritti all’Associazione, senza interruzione ed in regola con i versamenti delle quote associative, per almeno tre anni. 6 - L’assemblea delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione. L’assemblea procede alla nomina del Presidente. L’assemblea delibera altresì su ogni questione il Presidente ritenga sottoporre ad essa. 7 – Il Presidente, eletto dall’assemblea degli associati, rappresenta l’associazione nei rapporti con i terzi ed in giudizio e ne coordina ed indirizza l’attività. L'amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, dell'associazione è affidata al Presidente. Il consiglio direttivo delibera sugli indirizzi e sulle attività di chiara urgenza e su ogni questione l’assemblea ritenga delegare ad esso. Il consiglio si compone di tre membri ed è di diritto membro del consiglio direttivo il presidente. 8 - La quota di iscrizione degli associati che entreranno a fare parte della Associazione viene determinata in euro 5,00. 9 - L’associazione si estinguerà per volontà dell’assemblea o qualora gli associati si riducano a meno di tre. In tal caso il patrimonio risultante dalla liquidazione sarà interamente devoluto per pubblica utilità sentito l’organismo di cui all’art. 3, comma 190, L. 662/1996. 11 – L’associazione sarà regolata dai patti e dalle norme contenute in questo atto e nell'allegato statuto che si considera parte integrante della presente scrittura privata.
Letto, approvato e sottoscritto. Roma, li 3/12/2004 Statuto
Denominazione
Art. 1 - È costituita l'associazione senza scopo di
lucro denominata “Regia Nave ROMA” Art. 2 - L’associazione ha sede in Via Sotto il Monte 30,
16143 Genova Art. 3 - Sono scopi dell’associazione: - la raccolta, catalogazione e
diffusione di documenti storici riguardanti la R.N. corazzata Roma, affondata
nelle acqe della Sardegna il 9 settembre 1943; - la promozione di forum, convegni e
raduni riguardanti la la R.N. corazzata Roma Al fine di consentire il perseguimento
degli scopi istituzionali l’associazione può richiedere contributi, anche sotto
forma di finanziamenti agevolati, allo Stato, a enti pubblici, a organismi
internazionali o sovranazionali o di privati. Inoltre l’associazione può: - Studiare, proporre, pubblicare e rendere
disponibili ai soci ed al pubblico documenti, immagini e filmati riguardanti la
R.N. ROMA - Partecipare, e favorire la partecipazione
dei propri associati, ad iniziative ed avvenimenti collegati al mondo della
Marina Militare Italiana e della storia militare in genere; - Organizzare raduni, forum, gruppi di
studio, seminari atti allo studio, catalogazione e redazione di documenti
inerenti alla R.N. ROMA -
Partecipare, attraverso propria
rappresentanza ad analoghe iniziative anche laddove il contributo conoscitivo
dell’Associazione sia richiesto o proposto; -
Favorire l’integrazione fra i reduci
della Nave e loro discendenti e con la Marina Militare Italiana; - Organizzare incontri e programmi
formativi e informativi, anche in collaborazione con le autorità enti culturali
e la Marina Militare Italiana, sulla Nave, il suo equipaggio ed in particolare
su quanto disponibile in merito alle decisioni del Comandante delle Forze
Navali da Battaglia Ammiraglio Bergamini, nei tragici giorni dell’Armistizio; - Istituire una blibioteca/libreria
specializzata favorendo anche la redazione, ad opera di soci e non, di testi
sul sulla R.N. ROMA e su ogni possibile implicazione; - Creare e gestire un proprio sito web
quale veicolo di informazione sulle iniziative e di pubblicazione degli atti
raccolti dall’associazione; - Creare
occasioni e punti di incontro e discussione fra i reduci della Nave, i loro
discendenti, gli storici i giornalisti specializzati e le autorità in genere;
-
intraprendere ogni altra iniziativa
lecita che sia necessaria, o semplicemente
utile, al perseguimento degli scopi associativi.
Patrimonio,
esercizio sociale e bilancio
Art. 4 - Il
patrimonio è costituito: a) dalle quote
associative; b) dai beni mobili
ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione; c) da eventuali erogazioni,
donazioni e lasciti; Le entrate
dell'associazione sono costituite: a) dalle quote
associative; b) dai proventi
derivanti da attività inerenti alo scopo sociale eventualmente svolte anche nei
confronti di terzi e dalla partecipazione da manifestazioni, seminari etc.; c) da ogni altra
entrata non commerciale che possa concorrere ad incrementare l'attivo sociale. La quota di
iscrizione degli associati che entreranno a fare parte della Associazione viene
determinata in euro 5,00. e deve essere versata entro il sesto mese
dell’esercizio sociale. Il consiglio
direttivo può, in ogni momento e senza formalità, adeguare la predetta quota
alle esigenze dell’Associazione. La quota è
personale, non trasmissibile, non rivalutabile e non ripetibile. Per l’intera durata
dell’Associazione non è consentito distribuire, anche indirettamente, utili o
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di
scioglimento il patrimonio è devoluto a fini di pubblica utilità o attribuito
ad associazioni analoghe. Art. 5 -
L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno e coincide con
l’anno solare. Il Presidente
procede, entro e non oltre il quarto mese dal termine dell’esercizio sociale,
alla redazione del bilancio consuntivo. I bilanci consuntivi approvati sono
affissi nella sede sociale per 7 giorni dalla data dell’assemblea in cui si è
proceduto all’approvazione stessa.
Associati
Art. 6 – Possono essere ammesse a partecipare all’associazione in
qualità di associati le persone fisiche e giuridiche od enti che condividano
gli scopi e le finalità per le quali l’Associazione si è costituita, senza
distinzione per cittadinanza, religione, gruppo etnico e origine culturale, purché
di sentimenti e comportamenti civili e democratici. L’adesione all’Associazione
ha carattere volontario e aperto, ma impegna comunque gli associati al rispetto
delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze
statutarie e salvo diritto di recesso. L’accesso all’associazione, in qualità
di associato, avviene attraverso la presentazione di apposita domanda
d’iscrizione al consiglio direttivo. L’adesione è definitiva solo dopo
l’eventuale ratifica esplicita del consiglio direttivo ovvero decorsi giorni
trenta dalla data di presentazione della domanda tramite il meccanismo del
silenzio-assenso. Gli associati si distinguono in tre categorie: a) associati
ordinari, i quali hanno l'obbligo di versare le quote nella misura stabilita annualmente
dall’assemblea; b) associati
onorari, di cui fanno parte di diritto tutti i reduci della R.N. ROMA, i quali
non hanno obblighi di versamento di quote sociali. c) associati
sostenitori i quali versano le quote in misura libera, ma comunque non inferiori
a quanto stabilito annualmente dall’assemblea per gli associati ordinari. Art. 7 - Gli
associati hanno diritto di usufruire dei servizi e dei benefici resi
dall’associazione alla generalità degli aderenti, di intervenire nelle
assemblee e di voto se hanno raggiunto la maggiore età. Art. 8 - La qualità
di associato si perde per decesso, dimissione, morosità, indegnità, reiterata
riprovazione e per tutte quelle ragioni che l’assemblea dovesse, a suo
insindacabile giudizio, ritenere valide e determinanti. La morosità verrà
dichiarata dal Presidente, in occorrenza del mancato pagamento delle quote
associative, laddove sia evidente l’impossibilità di recuperare le quote
pregresse.
Assemblee
Art. 9 - Gli
associati ordinari, onorari e sostenitori sono convocati in assemblea dal
Presidente mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, oppure
mediante affissione nella sede dell'associazione, oppure a mezzo telefono o
telefax o E-mail, in fine, mediante pubblicazione sul bollettino dell’Associazione
almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, dell'avviso di
convocazione contenente l'ordine del giorno, la data e l’ora dell’adunanza. L'assemblea deve
essere convocata dal Presidente, anche su domanda motivata e firmata da almeno
un decimo degli associati ordinari. L'assemblea deve essere convocata negli
uffici dell’associazione o in altra sede indicata nell’avviso di convocazione. In ogni caso
l’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno entro il 16 Luglio. Art. 10 - L'assemblea
delibera: - sugli indirizzi e direttive generali
dell'associazione; - sull’approvazione dei bilanci
preventivi e consuntivi; - sulla nomina del Presidente, del
Vicepresidente e dei membri del consiglio direttivo; - sulle modifiche dell'atto costitutivo
e dello statuto; - sul trasferimento della sede
associativa e sull’apertura di altre unità locali; - sullo scioglimento dell’associazione; - su ogni altra questione che il
Presidente ritenga sottoporre ad essa. La nomina del
Presidente, del Vicepresidente e dei membri del consiglio direttivo deve
avvenire fra gli associati sulla base di candidature sottoscritte da almeno un
quinto degli associati in prima convocazione e da un decimo degli associati in
seconda convocazione da tenersi non prima di dieci giorni dalla prima
convocazione. L’assemblea ha facoltà di revocare il Presidente ed il vice
presidente per giustificato motivo. Art. 11 – Tutti gli
associati hanno diritto di intervenire all'assemblea e, se hanno raggiunto la
maggiore età, di voto. L’esercizio del diritto di voto è inibito all’associato
non in regola col pagamento della quota annua di associazione o che non abbia
partecipato all’ultima adunanza dell’Assemblea. L’inibizione cessa
con la regolarizzazione della quota associativa e con la partecipazione
all’assemblea successiva. Gli associati
possono farsi rappresentare da altri associati. Lo stesso associato non può
rappresentare più di cinque associati in prima convocazione e due in seconda. Art. 12 -
L'assemblea è presieduta dal Presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina un
segretario e, se lo ritiene, due scrutatori. Spetta al
Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in
genere il diritto di intervento e di voto. Il Presidente
dirige i lavori assembleari, concede e toglie la parola, mantiene l’ordine e
può espellere coloro che turbino il regolare andamento della riunione. Delle riunioni di
assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed
eventualmente dagli scrutatori. Le assemblee sono validamente costituite in
prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati ed in
seconda convocazione con la presenza di tre o più associati. Le assemblee
deliberano a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del
Presidente. Il voto è espresso
senza formalità salvo che uno o più associati richiedano, per specifiche
delibere, il voto a scrutinio segreto. Art. 13 - Il
consiglio direttivo delibera sugli indirizzi e sulle attività di chiara urgenza
e su ogni questione l’assemblea ritenga delegare ad esso. Al fine di garantire
la libertà di scelta degli associati, il consiglio direttivo, in deroga al
disposto dell’art. 10, ultimo comma, del presente statuto, ha facoltà di
proporre un candidato per le cariche di Presidente e di membri del consiglio
direttivo, nell’ipotesi in cui non siano stati proposti almeno due candidati
distinti per ogni carica. In particolare il
consiglio direttivo: - regola ed organizza le attività
sociali; - determina l’importo delle quote
sociali; - coadiuva il presidente nella
redazione dei bilanci preventivi e consuntivi; - transige, accetta o rifiuta
contribuzioni volontarie, donazioni e lasciti; - nomina appositi
comitati, determinandone le attribuzioni ed i poteri nei limiti del presente
statuto, costituiti da soci e finalizzati al migliore perseguimento degli scopi
istituzionali dell'Associazione. - Ratifica la nomina di nuovi associati. - Approva o respinge le richieste di
costituzione di Sezioni ed il loro eventuale Statuto Per un miglior
perseguimento degli scopi sociali, il Consiglio direttivo è autorizzato ad
affiliare annualmente l’associazione ad uno o più enti non profit di carattere
nazionale. Nella scelta il consiglio direttivo dovrà individuare associazioni
od enti aventi finalità e scopi affini e, preferibilmente, i cui scopi, ovvero
le cui finalità assistenziali, siano stati riconosciuti dal Ministero degli
Interni.
Amministrazione Presidente
Art. 14 - L'associazione
è amministrata dal Presidente liberamente eletto dall'assemblea fra gli
associati. Il Presidente può altresì delegare, permanentemente o
temporaneamente, al Vicepresidentee/o ad altro socio specifiche funzioni
amministrative e di tesoreria. Il Presidente dura
in carica per quattro anni ed è rieleggibile. Art. 15 – Salvo diversa pattuizione scritta, nessun compenso è dovuto
al Presidente. L’associazione può stabilire un rimborso spese anche a titolo
forfetario. Art. 16 - Il
Presidente è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria nel cui esercizio è tenuto a rispettare le direttive ricevute
dall'assemblea. Il Presidente procede alla nomina di dipendenti e di impiegati,
determinandone le retribuzioni. Il Presidente potrà conferire agli associati
ordinari ed onorari incarichi specifici. Art. 17 - Il
Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in
giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea. In sua giustificata
assenza, tali funzioni sono assunte dal Vicepresidente Art. 18 –
L’assemblea può nominare e revocare un Presidente onorario dell'associazione
anche al di fuori degli associati. La scelta deve ricadere su un personaggio
che si sia distinto nell'ambito dell'attività pubblica e privata, della
cultura, della scienza o dell’arte. Esso, pertanto, rappresenterà l’immagine
dell'associazione e potrà partecipare alle assemblee.
Scioglimento
Art. 20 - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci firmatari del presente atto.
L’assemblea provvederà alla nomina di uno o
più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
Controversie
Art. 21 - Tutte le
eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'associazione o
suoi organi, saranno sottoposte con l'esclusione di ogni altra giurisdizione,
alla competenza di tre probiviri nominati dall'assemblea anche tra gli
associati onorari; essi giudicheranno, secondo legge e senza formalità di
procedura. Roma , li 3/12/2004
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