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Associazione Regia Nave Roma
 


ultimo aggiornamento:17/01/2010

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Atto Costitutivo

L'anno 2004., il giorno 14 del mese di novembre, in Roma, V. Puccini, 9, tra i signori:

1.             PIERPAOLO BERGAMINI, nato a Roma il 28/11/1920 e ivi residente in via Prisciano 38, cod BRGPPL20S28H501P

2.             VITTORIO CATALANO GONZAGA nato a Roma il 14/06/1956 ed ivi residente in via G. Puccini 9, cod. fisc.; CTLVTR56H14H501Q

3.             AMICI ANDREA, nato a Sanremo (IM) il 23/02/1971, residente a Genova in Via Sotto il Monte 30, cod. fisc. : MCANDR71B23I138L

 

si conviene e si stipula quanto segue.

1 -           È costituita l'associazione senza scopo di lucro denominata “Regia Nave ROMA”,

2 -           L’associazione ha sede in Genova 16143, Via Sotto il Monte 30

3 -           Sono scopi dell’associazione:

-              la raccolta, catalogazione e diffusione di documenti storici riguardanti la R.N. corazzata Roma, affondata nelle acqe della Sardegna il 9 settembre 1943;

-              la promozione di forum, convegni e raduni riguardanti la la R.N. corazzata Roma

4 - Possono essere ammessi a partecipare all’Associazione le persone fisiche e giuridiche od enti che abbiano i requisiti previsti dallo statuto allegato.

5 - Sono organi dell’Associazione: a) l’assemblea degli associati, b) il Presidente, c) il consiglio direttivo.

Sono legittimati ad assumere le cariche sociali i soli associati maggiorenni che risultino essere iscritti all’Associazione, senza interruzione ed in regola con i versamenti delle quote associative, per almeno tre anni.

6 -           L’assemblea delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione. L’assemblea procede alla nomina del Presidente. L’assemblea delibera altresì su ogni questione il Presidente ritenga sottoporre ad essa.

7 – Il Presidente, eletto dall’assemblea degli associati, rappresenta l’associazione nei rapporti con i terzi ed in giudizio e ne coordina ed indirizza l’attività.

L'amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, dell'associazione è affidata al Presidente.

Il consiglio direttivo delibera sugli indirizzi e sulle attività di chiara urgenza e su ogni questione l’assemblea ritenga delegare ad esso. Il consiglio si compone di tre membri ed è di diritto membro del consiglio direttivo il presidente.

8 - La quota di iscrizione degli associati che entreranno a fare parte della Associazione viene determinata in euro 5,00.

9 - L’associazione si estinguerà per volontà dell’assemblea o qualora gli associati si riducano a meno di tre. In tal caso il patrimonio risultante dalla liquidazione sarà interamente devoluto per pubblica utilità sentito l’organismo di cui all’art. 3, comma 190, L. 662/1996.

11 – L’associazione sarà regolata dai patti e dalle norme contenute in questo atto e nell'allegato statuto che si considera parte integrante della presente scrittura privata.

 

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, li  3/12/2004

 
Statuto

Denominazione

Art. 1 - È costituita l'associazione senza scopo di lucro denominata “Regia Nave ROMA”

Art. 2 - L’associazione ha sede in Via Sotto il Monte 30, 16143 Genova

Art. 3 - Sono scopi dell’associazione:

-           la raccolta, catalogazione e diffusione di documenti storici riguardanti la R.N. corazzata Roma, affondata nelle acqe della Sardegna il 9 settembre 1943;

-           la promozione di forum, convegni e raduni riguardanti la la R.N. corazzata Roma

Al fine di consentire il perseguimento degli scopi istituzionali l’associazione può richiedere contributi, anche sotto forma di finanziamenti agevolati, allo Stato, a enti pubblici, a organismi internazionali o sovranazionali o di privati. Inoltre l’associazione può:

-         Studiare, proporre, pubblicare e rendere disponibili ai soci ed al pubblico documenti, immagini e filmati riguardanti la R.N. ROMA

-        Partecipare, e favorire la partecipazione dei propri associati, ad iniziative ed avvenimenti collegati al mondo della Marina Militare Italiana e della storia militare in genere;

-        Organizzare raduni, forum, gruppi di studio, seminari atti allo studio, catalogazione e redazione di documenti inerenti alla R.N. ROMA

-       Partecipare, attraverso propria rappresentanza ad analoghe iniziative anche laddove il contributo conoscitivo dell’Associazione sia richiesto o proposto;

-        Favorire l’integrazione fra i reduci della Nave e loro discendenti e con la Marina Militare Italiana;

-       Organizzare incontri e programmi formativi e informativi, anche in collaborazione con le autorità enti culturali e la Marina Militare Italiana, sulla Nave, il suo equipaggio ed in particolare su quanto disponibile in merito alle decisioni del Comandante delle Forze Navali da Battaglia Ammiraglio Bergamini, nei tragici giorni dell’Armistizio;

-        Istituire una blibioteca/libreria specializzata favorendo anche la redazione, ad opera di soci e non, di testi sul sulla R.N. ROMA e su ogni possibile implicazione;

-        Creare e gestire un proprio sito web quale veicolo di informazione sulle iniziative e di pubblicazione degli atti raccolti dall’associazione;

-       Creare occasioni e punti di incontro e discussione fra i reduci della Nave, i loro discendenti, gli storici i giornalisti specializzati e le autorità in genere;

-        intraprendere ogni altra iniziativa lecita che sia necessaria, o semplicemente  utile, al perseguimento degli scopi associativi.

 

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 4 - Il patrimonio è costituito:

a) dalle quote associative;

b) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

Le entrate dell'associazione sono costituite:

a) dalle quote associative;

b) dai proventi derivanti da attività inerenti alo scopo sociale eventualmente svolte anche nei confronti di terzi e dalla partecipazione da manifestazioni, seminari etc.;

c) da ogni altra entrata non commerciale che possa concorrere ad incrementare l'attivo sociale.

La quota di iscrizione degli associati che entreranno a fare parte della Associazione viene determinata in euro 5,00. e deve essere versata entro il sesto mese dell’esercizio sociale.

Il consiglio direttivo può, in ogni momento e senza formalità, adeguare la predetta quota alle esigenze dell’Associazione.

La quota è personale, non trasmissibile, non rivalutabile e non ripetibile.

Per l’intera durata dell’Associazione non è consentito distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento il patrimonio è devoluto a fini di pubblica utilità o attribuito ad associazioni analoghe.

Art. 5 - L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno e coincide con l’anno solare.

Il Presidente procede, entro e non oltre il quarto mese dal termine dell’esercizio sociale, alla redazione del bilancio consuntivo. I bilanci consuntivi approvati sono affissi nella sede sociale per 7 giorni dalla data dell’assemblea in cui si è proceduto all’approvazione stessa.

 

Associati

Art. 6 – Possono essere ammesse a partecipare all’associazione in qualità di associati le persone fisiche e giuridiche od enti che condividano gli scopi e le finalità per le quali l’Associazione si è costituita, senza distinzione per cittadinanza, religione, gruppo etnico e origine culturale, purché di sentimenti e comportamenti civili e democratici. L’adesione all’Associazione ha carattere volontario e aperto, ma impegna comunque gli associati al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e salvo diritto di recesso. L’accesso all’associazione, in qualità di associato, avviene attraverso la presentazione di apposita domanda d’iscrizione al consiglio direttivo. L’adesione è definitiva solo dopo l’eventuale ratifica esplicita del consiglio direttivo ovvero decorsi giorni trenta dalla data di presentazione della domanda tramite il meccanismo del silenzio-assenso. Gli associati si distinguono in tre categorie:

a) associati ordinari, i quali hanno l'obbligo di versare le quote nella misura stabilita annualmente dall’assemblea;

b) associati onorari, di cui fanno parte di diritto tutti i reduci della R.N. ROMA, i quali non hanno obblighi di versamento di quote sociali.

c) associati sostenitori i quali versano le quote in misura libera, ma comunque non inferiori a quanto stabilito annualmente dall’assemblea per gli associati ordinari.

Art. 7 - Gli associati hanno diritto di usufruire dei servizi e dei benefici resi dall’associazione alla generalità degli aderenti, di intervenire nelle assemblee e di voto se hanno raggiunto la maggiore età.

Art. 8 - La qualità di associato si perde per decesso, dimissione, morosità, indegnità, reiterata riprovazione e per tutte quelle ragioni che l’assemblea dovesse, a suo insindacabile giudizio, ritenere valide e determinanti. La morosità verrà dichiarata dal Presidente, in occorrenza del mancato pagamento delle quote associative, laddove sia evidente l’impossibilità di recuperare le quote pregresse.

 

Assemblee

Art. 9 - Gli associati ordinari, onorari e sostenitori sono convocati in assemblea dal Presidente mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, oppure mediante affissione nella sede dell'associazione, oppure a mezzo telefono o telefax o E-mail, in fine, mediante pubblicazione sul bollettino dell’Associazione almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, la data e l’ora dell’adunanza.

L'assemblea deve essere convocata dal Presidente, anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati ordinari. L'assemblea deve essere convocata negli uffici dell’associazione o in altra sede indicata nell’avviso di convocazione.

In ogni caso l’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno entro il 16 Luglio.

Art. 10 - L'assemblea delibera:

-           sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione;

-           sull’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;

-           sulla nomina del Presidente, del Vicepresidente e dei membri del consiglio direttivo;

-           sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

-           sul trasferimento della sede associativa e sull’apertura di altre unità locali;

-           sullo scioglimento dell’associazione;

-           su ogni altra questione che il Presidente ritenga sottoporre ad essa.

La nomina del Presidente, del Vicepresidente e dei membri del consiglio direttivo deve avvenire fra gli associati sulla base di candidature sottoscritte da almeno un quinto degli associati in prima convocazione e da un decimo degli associati in seconda convocazione da tenersi non prima di dieci giorni dalla prima convocazione. L’assemblea ha facoltà di revocare il Presidente ed il vice presidente per giustificato motivo.

Art. 11 – Tutti gli associati hanno diritto di intervenire all'assemblea e, se hanno raggiunto la maggiore età, di voto. L’esercizio del diritto di voto è inibito all’associato non in regola col pagamento della quota annua di associazione o che non abbia partecipato all’ultima adunanza dell’Assemblea.

L’inibizione cessa con la regolarizzazione della quota associativa e con la partecipazione all’assemblea successiva.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati. Lo stesso associato non può rappresentare più di cinque associati in prima convocazione e due in seconda.

Art. 12 - L'assemblea è presieduta dal Presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento e di voto.

Il Presidente dirige i lavori assembleari, concede e toglie la parola, mantiene l’ordine e può espellere coloro che turbino il regolare andamento della riunione.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati ed in seconda convocazione con la presenza di tre o più associati. Le assemblee deliberano a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il voto è espresso senza formalità salvo che uno o più associati richiedano, per specifiche delibere, il voto a scrutinio segreto.

Art. 13 - Il consiglio direttivo delibera sugli indirizzi e sulle attività di chiara urgenza e su ogni questione l’assemblea ritenga delegare ad esso. Al fine di garantire la libertà di scelta degli associati, il consiglio direttivo, in deroga al disposto dell’art. 10, ultimo comma, del presente statuto, ha facoltà di proporre un candidato per le cariche di Presidente e di membri del consiglio direttivo, nell’ipotesi in cui non siano stati proposti almeno due candidati distinti per ogni carica.

In particolare il consiglio direttivo:

-           regola ed organizza le attività sociali;

-           determina l’importo delle quote sociali;

-           coadiuva il presidente nella redazione dei bilanci preventivi e consuntivi;

-           transige, accetta o rifiuta contribuzioni volontarie, donazioni e lasciti;

-           nomina appositi comitati, determinandone le attribuzioni ed i poteri nei limiti del presente statuto, costituiti da soci e finalizzati al migliore    perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione.

-            Ratifica la nomina di nuovi associati.

-            Approva o respinge le richieste di costituzione di Sezioni ed il loro eventuale Statuto

Per un miglior perseguimento degli scopi sociali, il Consiglio direttivo è autorizzato ad affiliare annualmente l’associazione ad uno o più enti non profit di carattere nazionale. Nella scelta il consiglio direttivo dovrà individuare associazioni od enti aventi finalità e scopi affini e, preferibilmente, i cui scopi, ovvero le cui finalità assistenziali, siano stati riconosciuti dal Ministero degli Interni.

 

Amministrazione

Presidente

Art. 14 - L'associazione è amministrata dal Presidente liberamente eletto dall'assemblea fra gli associati. Il Presidente può altresì delegare, permanentemente o temporaneamente, al Vicepresidentee/o ad altro socio specifiche funzioni amministrative e di tesoreria.

Il Presidente dura in carica per quattro anni ed è rieleggibile.

Art. 15 – Salvo diversa pattuizione scritta, nessun compenso è dovuto al Presidente. L’associazione può stabilire un rimborso spese anche a titolo forfetario.

Art. 16 - Il Presidente è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria nel cui esercizio è tenuto a rispettare le direttive ricevute dall'assemblea. Il Presidente procede alla nomina di dipendenti e di impiegati, determinandone le retribuzioni. Il Presidente potrà conferire agli associati ordinari ed onorari incarichi specifici.

Art. 17 - Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea. In sua giustificata assenza, tali funzioni sono assunte dal Vicepresidente

Art. 18 – L’assemblea può nominare e revocare un Presidente onorario dell'associazione anche al di fuori degli associati. La scelta deve ricadere su un personaggio che si sia distinto nell'ambito dell'attività pubblica e privata, della cultura, della scienza o dell’arte. Esso, pertanto, rappresenterà l’immagine dell'associazione e potrà partecipare alle assemblee.

 

Scioglimento

Art. 20 - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci firmatari del presente atto.

L’assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

 

Controversie

Art. 21 - Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'associazione o suoi organi, saranno sottoposte con l'esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri nominati dall'assemblea anche tra gli associati onorari; essi giudicheranno, secondo legge e senza formalità di procedura.

 

Roma , li 3/12/2004


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